Dal 1° giugno 2023, l’Assegno unico e universale per i figli a carico prevede una maggiorazione di 30 euro mensili per figlio nei casi in cui entrambi i genitori lavorino e abbiano un ISEE inferiore a 15.000 euro, estendibile fino a 40.000 euro (45.574,96 euro nel 2024).
Questa maggiorazione è ora applicabile anche ai nuclei familiari vedovili, purché il genitore superstite sia lavoratore al momento della domanda e l’altro genitore sia deceduto entro i cinque anni precedenti.
Per beneficiare della maggiorazione, devono essere soddisfatti questi requisiti:
- Il decesso dell’altro genitore deve essere avvenuto non più di cinque anni prima della domanda.
- Il genitore deceduto deve essere stato lavoratore o pensionato al momento del decesso.
- Il genitore superstite deve essere lavoratore al momento della domanda.
In caso di nuova domanda per assegno unico da un nucleo monogenitoriale, è richiesto l’inserimento del codice fiscale del genitore deceduto per verificare il diritto alla maggiorazione.
Se la domanda era già stata presentata, il richiedente può integrarla per usufruire della maggiorazione, aggiungendo il codice fiscale del genitore deceduto.
Se durante la fruizione dell’assegno unico uno dei genitori muore, il genitore superstite subentra automaticamente nella domanda e la maggiorazione continua a essere riconosciuta, a condizione che permangano i requisiti previsti.
Infine, in caso di decesso del genitore richiedente, il sistema richiede una verifica della responsabilità genitoriale dell’altro genitore, per garantire il subentro nella domanda e la continuità dell’assegno.