Autodichiarazione Aiuti di Stato slittata al 30 novembre. L’Agenzia delle Entrate rende noto che l’autodichiarazione degli aiuti ricevuti nell’era Covid slitta dal 30 giugno al 30 novembre. Uno slittamento atteso dagli operatori a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni ai termini di pubblicazione degli aiuti nel Registro Nazionale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre il termine del 30 novembre coincide con la dichiarazione sugli aiuti del “periodo ombrello”. Nel frattempo il TAR Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva dell’adempimento.
In tema di autocertificazione degli aiuti ricevuti, c’è stata anche l’ordinanza del TAR del Lazio (ordinanza n. 3932 del 22 giugno) che, in relazione alla richiesta di sospensione dell’adempimento sollevata in sede di ricorso, si è pronunciata rigettandola. Le motivazioni della proroga al 30 novembre risiedono nel Decreto Semplificazioni, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA). di cui all’art. 10, comma 1, secondo periodo, D.M. MiSE-MEF-MiPAAF 31 maggio 2017, n. 115, fino al 30 giugno 2023 per l’adempimento a carico dell’Agenzia delle Entrate (in luogo del precedente 31 dicembre 2022).
Autodichiarazione Aiuti di Stato definizione agevolata degli avvisi bonari
I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata degli avvisi bonari inviano l’autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Così come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021. Per questi contribuenti, nel caso in cui il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata scada successivamente al 30 novembre 2022, dovranno prestare particolare attenzione anche al fatto di aver ricevuto, o meno, altri aiuti compresi tra quelli elencati nell’art. 1, D.M. 11 dicembre 2021.
In tal caso dovranno presentare l’autodichiarazione contente gli altri aiuti, diversi dalla definizione agevolata prima descritta, entro il nuovo termine del 30 novembre 2022. E che verrà successivamente “integrata” con altra autodichiarazione postuma, contente soltanto la definizione degli avvisi bonari ex D.L. n. 41/2021.
La doppia scadenza degli aiuti
Lo slittamento del termine per l’invio dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato al 30 novembre ripropone il tema del possibile doppio adempimento in relazione ai prospetti RS401 e RS402 del modello Redditi 2022. Ma anche su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate afferma che come per alcuni aiuti, la possibilità di comunicare con il modello di autocertificazione utile al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), esonera i contribuenti alla compilazione dei prospetti RS401 e RS402 del modello Redditi.
Al contrario non è possibile possibile evitare la presentazione del modello di autocertificazione e compilare soltanto il prospetto degli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi.
Il ricorso al TAR del Lazio
Preso atto della proroga concessa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate sul fronte della famigerata autodichiarazione degli aiuti del periodo Covid, resta aperta la vertenza pendente al TAR del Lazio sulla legittimità del nuovo adempimento. Pur avendo respinto la richiesta di sospensiva dell’adempimento, il Tribunale Amministrativo dovrà ora decidere sul merito del ricorso, presentato dalle associazioni sindacali dei commercialisti.
Le tre sigle sindacali che hanno proposto il ricorso in via amministrativa (ANC, SIC, UNAGRACO), la decisione di merito è ritenuta decisiva per il suo contenuto. In sostanza i sindacati argomentano di volere rappresentare “le ragioni di chi non ritiene degno di uno Stato civile obbligare il contribuente a fornire dati e informazioni già in possesso dell’amministrazione pubblica”.