La circolare Inps 107 del 23 settembre fornisce dettagli e chiarimenti su chi percepirà l’aumento,da quando, l’importo corrisposto e le modalità di pagamento.
Un aumento disposto per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioniin L. n. 77/2020), in applicazione della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenutonon sufficienti a soddisfare i bisogni primari i 285 euro previsti finora ai soggetti invalidi.
A partire dal 20 Luglio 2020 la maggiorazione avviene d’ufficio, per invalidi civili totali,ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità in modo da garantire loro un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Sul punto, intanto, è stata registrata un’ulteriore novità apportata dal Decreto Agosto (D.L. n.104/2020), che all’art. 15 è intervenuta nel corpus normativo dell’art. 38 della L. n. 448/2001,specificando che i benefici incrementativi delle pensioni in favore di soggetti disagiati scatterà apartire dai 18 anni e non più dai 60 anni, come previsto finora.
Requisiti di reddito
Nella circolare viene specificato che per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti di reddito, riferiti al 2020:
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 469,63 euro,
- il beneficiario coniugato deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.
Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento dellimite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto,l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulatocomprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Non concorrono il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.