L’INPS ha pubblicato gli importi dell’ Assegno unico universale per i figli a carico per il 2024, adeguati alle variazioni dell’indice del costo della vita, e le relative soglie di reddito ISEE.
Con la variazione dell’indice del costo della vita, sono stati rideterminati gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità 2024.
LA VARIAZIONE ISTAT
La variazione dell’indice dei prezzi, ha comunicato l’ISTAT il 16 gennaio scorso, è pari al +5,4%: in conseguenza di ciò, l’INPS ha comunicato Con il messaggio 8 febbraio 2024, n. 572 i nuovi importi dell’AUU e le relative soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) aggiornate.
DIFFERENZE DI GENNAIO E FEBBRAIO
In considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023.
Poiché la comunicazione della variazione è stata fatta il 16 gennaio scorso, il pagamento del mese di gennaio è stato fatto ancora con gli importi 2023, mentre da febbraio 2024 verranno applicati i nuovi importi appena comunicati.
Inoltre, la rivalutazione dell’importo dell’AUU già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024.
I NUOVI IMPORTI
I nuovi importi dell’assegno unico e universale, con le relative soglie ISEE, sono contenuti nell’allegato 1 del messaggio INPS.
ASSEGNO UNICO FIGLI DISABILI
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2023:
– ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
– le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.
Inoltre, l’incremento della maggiorazione transitoria di 120 euro per i nuclei in cui è presente un figlio a carico con disabilità (di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021), è confermato per l’anno 2024.
In merito all’ultimo punto, tale incremento si applica senza subire decurtazioni alle maggiorazioni transitorie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, per le quali è, invece, prevista la graduale riduzione nel seguente modo:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.