Assegno di incollocabilità, rivalutazione importo annuale

Assegno di incollocabilità, rivalutazione importo annuale. L’Inail rende nota la rivalutazione del rapporto annuale per l’importo mensile da erogare a decorrere dal 1° luglio. E’ stata disposta da un decreto del Ministro del Lavoro tenuto conto le variazioni Istat sui prezzi al consumo.

Assegno di incollocabilità, rivalutazione dell’importo annuale

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2022, n.102, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato nella misura di euro 268,37. Una rivalutazione avvenuta sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2020 e il 2021, pari all’1,9%.

Il decreto approva la proposta adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail con delibera 10 maggio 2022, n. 79. Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2022.

Assegno di incollocabilità, i destinatari

I titolari dell’assegno di incollocabilità sono i titolari di rendita diretta in presenza di specifici requisiti. Infatti si tratta di una prestazione economica, erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.

I requisiti

Tra i requisiti per ottenere l’assegno di incollocabilità bisogna avere

  • un’età non superiore ai 65 anni.
  • un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi. Oppure malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

La variazione dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022  l’importo è pari a 268,37 euro. Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.

Modalità di richiesta e di erogazione del servizio

Il titolare della rendita presenta/inoltra la richiesta alla Sede competente in base al suo domicilio o tramite sportello della Sede competente
posta ordinaria o Pec (posta elettronica certificata). Il lavoratore può farsi assistere da un patronato. L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

Infine l’accredito può avvenire su conto corrente bancario o postale. L’accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale. Oppure con accredito su carta prepagata dotata di codice Iban. E tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero. Per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

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