Con il messaggio n. 684 del 2024, l’INPS comunica che la procedura presente sul portale INPS per la gestione delle domande per l’assegno di inclusione è stata implementata con una serie di funzioni utili alla lavorazione delle domande presentate.
L’INPS, nel messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024, rende noto che l’esito delle domande per il riconoscimento dell’assegno di inclusione è consultabile dall’utente nella procedura gestionale a cui si accede tramite le proprie credenziali.
Domande accolte
Per le domande accolte, l’importo è accreditato sulla Carta di inclusione intestata al richiedente la prestazione o, nel caso in cui sia stata richiesta l’individualizzazione della carta, ai singoli componenti adulti del nucleo che hanno responsabilità genitoriale o che sono inseriti nella scala di equivalenza.
La Carta può essere ritirata presso gli Uffici Postali e viene consegnata anche nei casi in cui il soggetto titolare non abbia ricevuto il relativo sms.
Gestione delle domande respinte
Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte.
Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal 27 febbraio 2024 sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.
Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.
Domande in fase di gestione
Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate.
L’ISEE presenta omissioni e difformità nei seguenti casi:
– qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
– qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).
Nei casi di ISEE con omissioni ovvero difformità la Sede invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:
– presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
– presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza
– rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.
Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.