Agenzia delle Entrate Comunicato stampa del 26 giugno 2023
Con la circolare n. 16/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative per rideterminare il costo\valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni. Questi ultimi devono essere edificabili e con destinazione agricola e posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%. Questa possibilità viene estesa per il 2023 anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Altra novità riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio. Questo avviene anche nei confronti di contratti di assicurazione sulla vita, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14%.
La platea e le regole
La platea dei contribuenti interessati è costituita da
- persone fisiche,
- società semplici,
- società ed associazioni,
- enti non commerciali,
- attività detenute al di fuori dell’attività di impresa
- soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
È possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2023. Entro il 15 novembre di quest’anno il contribuente deve versare l’imposta sostitutiva del 16%.
Considerare “affrancati” i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 relativi a quote di OICR pagando un’imposta sostitutiva del 14%. In presenza di uno stabile rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’intermediario entro il 16 settembre 2023.
Con riguardo invece ai rendimenti maturati al 31 dicembre 2022 relativi a contratti di assicurazione sulla vita, è possibile considerarli “affrancati” i pagando un’imposta sostitutiva del 14%. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023.
Novità per le partecipazioni “quotate”
Da quest’anno sarà possibile rideterminare anche il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questi casi, il valore normale sarà determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessario, quindi, presentare una perizia giurata di stima.