Parchi agrisolari, in GU il bando Pnrr da 1500 milioni a fondo perduto. E’ arrivata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Mipaaf del 25 marzo 2022 inerente i parchi agrisolari su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Un intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, componente 1, investimento 2.2.
Parchi agrisolari, i progetti che verranno finanziati
L’investimento sui parchi agrisolari mira a creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura. Compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Verranno selezionati e finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Unitamente a questa attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria)
Parchi agrisolari, le risorse del Pnrr
Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del Pnrr. Il 40% delle risorse è destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Complessivamente le risorse saranno così suddivise:
- 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di interventi, descritti nell’allegato A, tabella 1A, del decreto;
- 300 milioni di euro, per la realizzazione di interventi, descritti all’allegato A, tabelle 2A e 3A, del decreto.
I soggetti beneficiari
- Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO indicati in un avviso di prossima pubblicazione;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
Interventi e spese ammissibili
Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale, con una percentuale di aiuto che varia in base alla spesa. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro, nel limite massimo di 1 milione di euro per beneficiario.
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Inoltre unitamente a questa attività possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture. Come ad esempio:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
Le spese considerate ammissibili
Per la realizzazione di impianti fotovoltaici
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete;
- fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere i 50mila euro. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell’avviso di cui all’art. 13.
- per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Spese non ammissibili
- Servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni in leasing;
- acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- lavori in economia;
- pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- prestazioni gestionali;
- acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
- spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
- pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.
Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione. Il contributo va richiesto esclusivamente in via telematica tramite l’apposita piattaforma. I termini per l’invio delle domande saranno fissati con successivi provvedimenti. Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e rendicontati entro 18 mesi dall’erogazione delle risorse, salvo richiesta di proroga. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.