Nella Risposta n. 218/2024, l’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale dei premi assicurativi pagati dai datori di lavoro per le polizze vita collettive dei dipendenti.
Le polizze pagate dal datore di lavoro possono beneficiare di due agevolazioni fiscali: la detrazione del 19% per rischio morte (art. 15 TUIR) e l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente a titolo di fringe benefit (art. 51 TUIR).
L’interpretazione dell’istante (il datore di lavoro) prevede l’applicazione di entrambe le agevolazioni, con la detrazione per il dipendente e l’esenzione dal reddito imponibile per i fringe benefit.
Tuttavia, l’Agenzia sostiene che l’esenzione si applica solo per i premi relativi agli infortuni professionali, mentre i premi per polizze sanitarie, vita e infortuni extra-professionali contribuiscono al reddito imponibile.
Se il premio non concorre alla formazione del reddito, non è detraibile. I datori di lavoro e i dipendenti devono quindi valutare la convenienza tra l’esenzione fiscale come fringe benefit e la detraibilità al 19%.