L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota prot. n. 7020/2024, ha chiarito che solo il datore di lavoro è autorizzato a richiedere l’installazione di sistemi di controllo remoto, diretto o indiretto, sui lavoratori.
Questa precisazione riguarda scenari in cui la necessità di tali sistemi proviene da una società terza (non datore di lavoro), con cui il datore di lavoro ha rapporti commerciali, come nei casi di appalti o franchising.
Ad esempio, una società committente potrebbe richiedere l’installazione di telecamere per monitorare l’esposizione e la vendita, oppure di sistemi GPS sui veicoli di una società vettore.
Tuttavia, spetta comunque al datore di lavoro la richiesta dell’autorizzazione.
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) vieta esplicitamente l’uso di impianti audiovisivi o altri strumenti finalizzati esclusivamente al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Se tali sistemi hanno altre finalità (es. sicurezza), ma comportano un potenziale controllo sui lavoratori, devono essere seguite procedure specifiche:
- Accordo sindacale: attraverso un’intesa sottoscritta tra l’azienda e le rappresentanze sindacali.
- Autorizzazione amministrativa: concessa dalle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro.
Queste modalità sono previste per garantire che il controllo non diventi invasivo e rispetti i diritti dei lavoratori.