I rapporti a termine tornano a essere super rischiosi per i datori di lavoro.
Dal 17 settembre, il giudice che dichiari illegittimo un contratto a termine trasformandolo a tempo indeterminato può fissare un risarcimento del danno superiore a 12 mesi di retribuzione (limite massimo fino al 16 settembre), qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.
Maggior danno che può essere, ad esempio, un lungo periodo di contenzioso che va dall’impugnazione (da fare entro 180 giorni, cioè entro sei mesi, dalla cessazione del rapporto a termine) fino alla sentenza (che può arrivare dopo vari anni).
A stabilirlo è il dl n. 131/2024, pubblicato in GU n. 217/2024 e in vigore da ieri, che modifica una delle novità del Job Act in materia di rapporti a termine, prevista dall’art. 28, commi 2 e 3, del dlgs n. 81/2015.
Rapporti a termine illegittimi. Le novità riguardano le sanzioni accessorie nei casi di rapporti a termine illegittimi e dal giudice trasformati a tempo indeterminato.
In questi casi il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno che, fino all’entrata in vigore del dl n. 131/2024, è pari a un’indennità onnicomprensiva d’importo tra minimo 2,5 e massimo 12 mensilità dell’ultima retribuzione.
L’indennità ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze sia retributive e sia contributive relative al periodo tra la scadenza del termine e la sentenza di ricostituzione del rapporto di lavoro.
Sempre fino all’entrata in vigore del dl n. 131/2024, inoltre, in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il massimo dell’indennità è ridotto a metà (quindi il risarcimento va da 2,5 a 6 mensilità).