La Corte di Cassazione (sentenza n.20972/2024) ha chiarito che i permessi sindacali non possono essere utilizzati al di fuori della previsione normativa e per finalità personali o, comunque, divergenti rispetto a quelle per le quali possono essere richiesti: una trasgressione che può portare persino al licenziamento.
Infatti la sussistenza di un diritto del rappresentante sindacale a fruire dei permessi non esclude la possibilità per il datore di lavoro di controllare il lavoratore, eventualmente anche mediante “attività investigativa” che non involge direttamente l’adempimento della prestazione lavorativa e non è quindi preclusa dalla disciplina sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel luoghi di lavoro, poiché riguarda un comportamento illegittimo posto in essere al di fuori dell’orario di lavoro e disciplinarmente rilevante.