Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo: reintegra attenuata se il fatto è insussistente
Con la sentenza n. 128 del 2024, in primo luogo, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del Decreto legislativo n. 23/2015 (attuativo del cosiddetto Jobs Act con riguardo al contratto a tutele crescenti), relativo al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
L’articolo in esame è stato censurato nella parte in cui non prevede la tutela reintegratoria attenuata anche per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo quando sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Per la Consulta, ossia, la tutela reintegratoria attenuata deve applicarsi anche ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo basati su fatti insussistenti.
La Corte si è così pronunciata su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna.
Rispetto alla disposizione richiamata, il Tribunale rimettente aveva censurato la mancata previsione della reintegra attenuata nei casi di licenziamenti economici quando fosse dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Fatti insussistenti: licenziamento economico equiparato al disciplinare
Ebbene, la Corte costituzionale ha stabilito che tale esclusione è irragionevole, poiché crea una disparità di trattamento rispetto ai licenziamenti disciplinari basati su fatti insussistenti.
Per tali licenziamenti, infatti, è espressamente prevista l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata.
La Corte costituzionale, nel dettaglio, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.