Decreto 25 giugno 2024 : Maxi deduzione del costo del lavoro operativa dal 1° gennaio

Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato potranno beneficiare dal 1° gennaio 2024 di una maxi deduzione del 120%, sconto che arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

È quanto prevede, in via sperimentale per il solo 2024, il DM 25 giugno 2024 emanato dal Ministro dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2024 e, nello specifico, dal primo modulo della riforma dell’IRPEF all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

Il provvedimento dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 216/2023).

L’agevolazione spetta solo qualora l’attività sia stata esercitata nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio).

Sono escluse dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria di cui al Codice della crisi.

Per gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, la maggiorazione spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale a condizione che risultino da separata evidenza contabile.

Per verificare la spettanza dell’agevolazione sono necessarie due verifiche sull’incremento occupazionale:

  1. L’agevolazione spetta nel caso in cui il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile), è superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel precedente periodo d’imposta.
  2. Il precedente incremento occupazionale rileva a condizione che, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.

In sostanza, quindi, il beneficio spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti. In caso contrario, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non consente l’accesso al beneficio.

Ai fini del computo, la relazione illustrativa al decreto precisa:

  • La neutralizzazione degli incrementi quali conseguenza di operazioni di riorganizzazione (per es.: fusione o scissione) o di trasferimento di azienda.
  • Nel computo non rientrano i lavoratori distaccati all’estero anche se assunti a tempo indeterminato per tutta la durata del distacco;
  • Nel computo rientrano i rapporti a tempo indeterminato a seguito di trasformazione da contratto a tempo determinato;
  • I lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate;
  • I lavoratori somministrati rientrano nel computo dell’incremento occupazionale dell’impresa utilizzatrice in misura proporzionale alla durata della missione, purché assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato;
  • I soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La maxi deduzione sul costo del lavoro è pari al 120% per tutte le nuove assunzioni stabili e al 130% per alcune categorie di lavoratori “molto svantaggiati” secondo la normativa europea. Questi includono persone con disabilità, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, donne con almeno due figli minori, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile, e ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

Nel costo del personale effettivamente sostenuto dall’impresa sono ricompresi:

  • i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) e gli oneri sociali a carico del dipendente, nonché le indennità;
  • gli oneri sociali a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali e assicurativi;
  • gli accantonamenti a eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.

Sono esclusi gli oneri rilevati in altre voci del conto economico come:

  • buoni pasto;
  • le spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti;
  • i costi per servizi di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta;
  • i costi relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Il costo del personale così determinato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito:

  • di un importo pari al 20 per cento (comma 2);
  • di un ulteriore 10 per cento del costo effettivamente sostenuto dall’impresa in caso di nuove assunzioni di dipendenti riconducibili a ciascuna delle categorie svantaggiate e meritevoli di maggiore tutela.

Il maggior costo si determina applicando il 20% al minore dei due seguenti elementi:

  • costo del lavoro 2024 delle persone neo assunte;
  • incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico per le imprese, ovvero pagato per i professionisti, nell’esercizio 2024 rispetto al 2023.
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