Sono ritenuti portatori di handicap “coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di integrazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione”.
La legge riconosce a tali soggetti una serie di agevolazioni fiscali, al fine di consentirgli di affrontare la difficile situazione che sono costretti a vivere.
Per poterne fruire occorre il riconoscimento della disabilità esclusivamente ai sensi dell’art.4 della Legge 104/92, non basta avere la qualifica di invalido civile al 100%. Vediamo quali sono le agevolazioni previste.
Deduzione spese mediche generiche e di assistenza specifica
Per spese mediche generiche si intendono le prestazioni rese da un medico generico o, ad esempio, l’acquisto di medicinali; per assistenza specifica si intende, ad esempio, quella resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (assistenza infermieristica e riabilitativa; assistenza diretta alla persona resa da personale in possesso di qualifica professionale di addetto all’assistenza di base; personale qualificato come educatore professionale, addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale).
Per poter dedurre le spese di assistenza specifica è necessario disporre delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove sia evidenziata la prestazione svolta e la qualifica dell’operatore.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Tali spese sono deducibili dal reddito complessivo, anche se sono sostenute per conto dei familiari disabili, che non risultano fiscalmente a carico.
Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto alla consueta detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; questa tipologia di spese specialistiche è fruibile dai familiari solo se il disabile è fiscalmente a carico.
Detrazione per l’acquisto di strumenti tecnici ed informatici
Per sussidi tecnici ed informatici s’intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti o anche limitati da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi devono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.
Ai sussidi tecnici ed informatici per disabili si applica l’aliquota IVA agevolata del 4%. Di seguito si elencano una serie di apparecchiature per le quali il portatore di handicap può chiedere la detrazione: fax, modem, computer, telefoni, telefoni a viva voce, telefonini. Rientrano tra le spese detraibili anche i costi di abbonamento al servizio di soccorso telefonico (ad es. teleassistenza). Per documentare queste spese occorre conservare la fattura o la ricevuta fiscale e la certificazione del medico che attesti la necessità ai fini dell’handicap specifico ed è volto a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione del portatore di handicap.
Detrazione per mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti
Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione; al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Può trattarsi ad esempio di:
-acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, di carrozzelle, di apparecchi per contenere fratture, ernie, per correggere difetti della colonna vertebrale;
-acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
-trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap;
-costruzione o l’installazione di scivoli, ascensori speciali o apparecchi per il sollevamento, la trasformazione dell’ascensore per adattarlo alla carrozzella, la costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche esterne ed esterne.
Detrazione per spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Rientrano tra le spese di ristrutturazione edilizia (bonus 50%) riguardanti ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti, che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104). La detrazione del 50% non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
Detrazione per addetti all’assistenza personale
Il contribuente può detrarre, dall’imposta lorda, il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Può essere considerata, inoltre, non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni sopra richiamate che lo determinano e deve in ogni caso essere comprovata da certificazione medica.
La detrazione spetta in relazione alle spese di assistenza sostenute oltre che per lo stesso contribuente anche per i familiari di cui all’articolo 433 del codice civile e cioè il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle. anche se non fiscalmente a carico o conviventi. Questa detrazione è calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta, nel limite di 2.100 euro ed è possibile usufruire dell’agevolazione soltanto se il reddito del contribuente che ne fa richiesta non è superiore a 40.000 euro.
Spese per veicoli per portatori di handicap
Sulla spesa sostenuta per l’acquisto, l’eventuale adattamento e la manutenzione straordinaria dell’auto, è riconosciuta la detrazione IRPEF pari al 19%. La spesa ammissibile alla detrazione è di 18.075,99 euro (al 19%) ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18.075,99 euro, il relativo rimborso assicurativo. Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Mantenimento dei cani guida
Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 516,46 la spesa per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa