Con l’ordinanza n. 14848 del 28.05.2024, la Cassazione afferma che rientra nell’orario di lavoro l’arco temporale trascorso dal lavoratore all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento delle mansioni affidategli.
Il fatto affrontato
I dipendenti ricorrono giudizialmente al fine di vedersi riconosciuto, come tempo effettivo di lavoro, i 5 minuti spesi, in entrata, per recarsi dal luogo deputato alla timbratura del cartellino al tornello posto all’ingresso dell’azienda e, in uscita, per effettuare il percorso inverso.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo ai ricorrenti il diritto a ricevere la retribuzione relativa a detto lasso temporale giornaliero.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che deve essere retribuito il tempo impiegato dal dipendente per porre in essere le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano necessarie e obbligatorie.
Nello specifico, per la sentenza, rientra nell’attività lavorativa vera e propria il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che tale lasso temporale sia retribuito allorquando le attività prodromiche alla prestazione integrino operazioni eterodiretta.
Circostanza, quest’ultima, pacificamente presente nel caso di specie, posto che è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza della somma riconosciuta ai dipendenti.