Con l’ordinanza n. 8381 del 28.03.2024, la Cassazione afferma che deve essere reintegrato il lavoratore in malattia che abbia comunicato l’indirizzo di reperibilità solo all’INPS e non anche alla società datrice.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essere risultato irreperibile ad una visita fiscale richiesta da parte datoriale durante un periodo di assenza per malattia.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo illegittimo il recesso a fronte del fatto che il ricorrente aveva provveduto ad effettuare la comunicazione di cambio di dimora nei confronti dell’INPS.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’irreperibilità del lavoratore alla visita fiscale richiesta dal datore, dovuta ad un cambio di dimora comunicato solo all’INPS, non può integrare l’illecito disciplinare dell’assenza ingiustificata.
Secondo i Giudici di legittimità, detta condotta può integrare, al più, una mancanza qualificabile come omessa comunicazione alla società del mutamento della residenza.
Per la sentenza, visto che detta condotta è ricompresa dal CCNL applicato al caso di specie tra quelle comportanti la sanzione conservativa della multa, il dipendente ha diritto alla tutela reintegratoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, L. 30/1970.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.