Aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali.

Il 13 gennaio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 15 novembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenente l’aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia all’INAIL, ex art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per quanto riguarda le malattie professionali, vi ricordiamo che, per malattia professionale, si intende una patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa, a causa dell’esposizione, nel tempo, a una serie di fattori relativi all’ambiente e al luogo di lavoro in cui svolge la sua attività.
 
Si può, quindi, parlare di malattia professionale quando è riconosciuta la sussistenza di un rapporto causale tra l’infermità fisica e/o psichica del lavoratore e lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, configurabile ogniqualvolta l’evento della malattia si ricolleghi al rischio specifico o al rischio generico aggravato dal lavoro.
 
In particolare, le malattie professionali si distinguono tra malattie professionali tabellate e non tabellate.
 
Per entrambe è riconosciuto il diritto alla prestazione assicurativa ma, per quanto riguarda le malattie non tabellate, il lavoratore ha l’onere di dimostrare che la patologia abbia un’origine professionale.
 
Il lavoratore, al verificarsi della malattia professionale, ha l’onere di darne comunicazione al datore di lavoro nel termine di 15 giorni dalla manifestazione della patologia.
 
Per quanto riguarda i suoi diritti, invece, ricordiamo che al lavoratore a cui è riconosciuta la malattia professionale ha diritto al relativo trattamento economico, alla conservazione del posto di lavoro e al computo del periodo di assenza nell’anzianità di servizio.
 
A sua volta, il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla comunicazione del lavoratore, dovrà inviare apposita denuncia all’INAIL per via telematica, indicando i riferimenti del certificato medico.
 
Tornando alle malattie tabellate, come abbiamo detto, con decreto del 15 novembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2024, è stato aggiornato l’elenco delle malattie professionali.
Qui potete trovare il decreto e i relativi allegati.
 

In particolare, è individuata una suddivisione in liste e gruppi:

  • LISTA I – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ; suddivisa in:
  1. GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6;
  2. GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6;
  3. GRUPPO 4 – MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6;
  4. GRUPPO 5 – MALATTIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6;
  5. GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI;
  • LISTA II – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI LIMITATA PROBABILITÀ; suddivisa in:
  1. GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6;
  2. GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI;
  3. GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI;
  4. GRUPPO 7 – MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
  • LISTA III – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È POSSIBILE; suddivisa in:
  1. GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6;
  2. GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI;
  3. GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI.
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