Cassa Integrazione Straordinaria in deroga fino al 31 dicembre 2023
Le istruzioni relative al nuovo periodo di intervento, rivolto alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille.
Il decreto–legge 22 giugno 2023, n.75 prevede nuove disposizioni sulla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in deroga.
Alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, può essere concesso un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il nuovo periodo di cassa integrazione può essere concesso in continuità con i precedenti, può avere una durata massima di 40 settimane ed è fruibile 9no al 31 dicembre 2023.
Il messaggio 11 agosto 2023, n. 2948 fornisce le istruzioni, le aliquote contributive, le modalità e i termini di trasmissione dei Eussi UNIEMENS.
Decreto-Legge 22 giugno 2023 n.75
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 144 del 22 giugno 2023, è stato pubblicato il decreto–legge 22 giugno 2023, n.75. Recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene una serie di disposizioni
- volte a favorire, tra l’altro, il rafforzamento della capacità amministrativa e dell’organizzazione della pubblica Amministrazione,
- l’introduzione di misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro.
In tale ultimo ambito, assume rilievo la previsione contenuta nell’articolo 42, rubricato “Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga”.
Viene previsto, infatti, che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, possa autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, in materia di durata complessiva e singola dei trattamenti, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS) fruibile fino al 31 dicembre 2023.