Cassazione: le indennità legate alle mansioni fanno parte della retribuzione dovuta durante le ferie
Con la sentenza n. 19663 del 11.07.2023, la Cassazione afferma che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Il fatto affrontato
I lavoratori ricorro giudizialmente al fine di veder inseriti, nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie, i compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta ed indennità di riserva.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che deve rientrare nel computo della retribuzione dovuta nel periodo di ferie qualsiasi importo pecuniario percepito dal dipendente nei periodi di normale lavoro.
La sentenza
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha più volte sostenuto che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria.
In particolare, per la sentenza, ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del dipendente in atto nei periodi di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie e, ciò, sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’UE.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’inclusione delle indennità legate allo svolgimento delle mansioni nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie.