Con l’ordinanza n. 2066 del 29.01.2025, la Cassazione afferma che il termine di 5 giorni dalla contestazione dell’addebito – prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell’art. 7, quinto comma, della L. 300/1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare – si riferisce all’invio delle giustificazioni ad opera del lavoratore incolpato e non già alla ricezione delle stesse da parte del datore.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver eseguito manovre pericolose con un mezzo aziendale sino ad urtare, provocando danneggiamenti.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce – tra le altre cose – la mancata considerazione da parte della società delle difese dallo stesso inviate nei termini di legge, ma tardivamente ricevute dal datore.
La Corte d’Appello rigetta il ricorso, ritenendo comunque le condotte contestate come tanto gravi da legittimare il recesso.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori indica un termine (5 giorni) entro cui il lavoratore deve presentare delle giustificazioni rispetto alla contestazione disciplinare mossagli.
Nulla invece dice, secondo la sentenza, in ordine al momento in cui dette giustificazioni devono pervenire al datore di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il citato art. 7 va interpretato nel senso che il termine di 5 giorni è riferibile alla documentata data di invio delle giustificazioni, piuttosto che alla data di ricezione delle stesse da parte datoriale, anche in ossequio alla ratio sottesa alla norma che è quella di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato.
Non essendosi la pronuncia di merito adeguata a detto principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore.