Il reddito di cittadinanza spetta per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, al termine dei quali, nel caso in cui permangano i requisiti richiesti per l’accesso, dopo un periodo di sospensione della durata di un mese, è possibile presentare domanda di rinnovo.
La prima scadenza dei 18 mesi è arrivata lo scorso settembre 2020 per cui in molti si trovano nella condizione di dover ripresentare la domanda.
L’INPS con messaggio pubblicato l’8 ottobre 2020, oltre a fornire le prime indicazioni selle modalità di rinnovo,ha anche introdotto un’importante novità: “in caso di rinnovo del reddito di cittadinanza, è previsto l’obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congruo ricevuta, pena la decadenza dal beneficio. Non è più possibile il rifiuto di una massimo due proposte di lavoro ricevute.”
La domanda di rinnovo potrà essere presentata a partire dal 1° ottobre 2020, ed è condizionata alla presenza di un ISEE in corso di validità e al mantenimento dei requisiti e degli obblighi di legge.In caso di domanda presentata tardivamente non è previsto il diritto agli arretrati, come tale le mensilità non coperte verranno perse.
Viceversa, nessuna sospensione è prevista in relazione alla pensione di cittadinanza.
Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione .
In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.
Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.
In caso di interruzione della fruizione, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo il caso in cui non sia dovuta all’applicazione di sanzioni. Nella sola ipotesi in cui l’interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa, e la nuova istanza venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall’interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità.
Quanto alle modalità di rinnovo del reddito di cittadinanza, la domanda potrà essere presentata tramite i seguenti canali:
- gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);
- accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.
- Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.