Premio alla nascita: domanda per gravidanze, adozioni o affidi plurimi
Il “premio alla nascita” è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
A chi è rivolto?
La prestazione del bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi:
- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
- adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.
In caso di gravidanza gemellare, la richiedente può presentare domanda:
- al compimento del settimo mese e, qualora la domanda venga accolta, può essere liquidata una sola quota di 800 euro. Le altre quote dello stesso importo potranno essere erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto;
- a parto avvenuto, con un’unica istanza. Se la domanda sarà accolta, verranno corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli.
Nel caso di affidamento o adozione plurimi, è possibile presentare un’unica domanda con le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure presentare una domanda per ogni minorenne adottato o affidato. In presenza dei requisiti, alla richiedente spettano tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.
Inoltre, il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
Come funziona e quanto spetta?
L’importo dell’assegno è di 800 euro.
Le modalità di pagamento previste sono:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su conto corrente bancario;
- accredito su conto corrente postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN ;
- conto corrente estero (Area SEPA). In questo caso, l’utente potrà inserire l’ IBAN extra Italia, allegando il modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
N.B. Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN .
Inoltre, a partire dal 10 aprile 2020 non è più necessario il completamento e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).