Cos’è l’esonero contributivo mamme lavoratrici 2022?
Si tratta dell’esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (cd. Legge di Bilancio per l’anno 2022).Dopo l’ok alla Legge sulla parità salariale, è arrivato nel Bilancio anche la decontribuzione applicata in via sperimentale solo per l’anno 2022. Con la Circolare n° 102 del 19-09-2022, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per usufruire dello sgravio.
A quali lavoratrici spetta l’esonero?
L’ esonero contributivo previsto, per il solo anno 2022, lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Il vantaggio spetta a tutte le lavoratrici madri, dipendenti di lavoratori privati, anche non imprenditori, compresi anche quelli che appartengono al settore agrario,
che ritornano a lavoro dopo aver usufruito del congedo di maternità. Spetta per tutti i rapporti di lavoro dipendente nel settore privato, incluso quello agrario
sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, vediamo i casi compresi:
- lavoro intermittente;
- apprendistato (di qualsiasi tipologia);
- lavoro domestico;
- part-time;
- lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
- assunzioni a scopo di somministrazione.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Come funziona l’esonero contributivo per le madri lavoratrici?
La decontribuzione prevista nella Legge di Bilancio 2022 spetta alle mamme lavoratrici dipendenti del settore privato:
- a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;
- per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro.
Il Governo ha riconosciuto l’esonero nella misura del 50%.
Cioè vale per 12 mesi del versamento dei contributi previdenziali a carico delle mamme lavoratrici dipendenti del settore privato. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nel momento in cui la lavoratrice usufruisce dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Infine, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità. L’esonero vale solo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Come ottenere l’esonero contributivo?
Per ottenere l’esonero contributivo l’INPS ha fornito le indicazioni operative per usufruirne.
La decontribuzione prevista nella Legge di Bilancio 2022 spetta alle mamme lavoratrici dipendenti del settore privato:
- a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, che vi illustriamo in questo articolo;
- per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro.
Il Governo ha riconosciuto l’esonero nella misura del 50%. Vale per 12 mesi del versamento dei contributi previdenziali a carico delle mamme lavoratrici dipendenti del settore privato. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nel momento in cui la lavoratrice usufruisce dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Infine, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità. L’esonero vale solo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La Struttura territorialmente competente attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero, ossia:
- la natura privatistica del datore di lavoro;
- l’effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio, dopo la fruizione del congedo di maternità.
Il codice di autorizzazione dovrà essere attribuito a cominciare dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di 12 mesi.