La circolare INPS n. 11 del 2024 fornisce le istruzioni operative riguardo l’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, prorogato dalla Legge di Bilancio 2024 per tutto l’anno in corso.
L’esonero quest’anno però non si applica alla tredicesima mensilità nè alle altre mensilità aggiuntive. L’Istituto chiarisce altresì la possibile cumulabilità con l’esonero dedicato alle lavoratrici madri.
L’INPS, nella circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, si occupa dell’esonero contributivo spettante ai lavoratori subordinati, per tutto l’anno 2024, nella misura del:
– 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
– 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
L’ esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima: le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.
Soggetti beneficiari
L’esonero spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.
Restano, invece, esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in forza dell’espressa previsione della norma in trattazione.
L’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità.
Condizioni di spettanza dell’esonero
La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione nè al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro.
Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Cumulo tra esoneri
In considerazione dell’entità della riduzione applicabile alle lavoratrici madri, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure esonero contributivo IVS di cui al citato comma 15 ed esonero per le madri lavoratrici, l’INPS chiarisce che i due esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile.