Con l’ordinanza n. 3929 del 13.02.2024, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del lavoratore che, rifiutando il trasferimento disposto dalla società, si ripresenta in servizio nella sede di originaria adibizione.
Il fatto affrontato
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non aver ottemperato all’ordine di trasferimento ad altra sede lavorativa e per aver, successivamente, manomesso i registri elettronici degli orari di ingresso ed uscita.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo le predette condotte tanto da gravi da essere lesive del vincolo fiduciario.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che risulta lesivo del vincolo fiduciario un comportamento come quello tenuto dal dipendente che aveva rifiutato di dar seguito all’ordine di servizio di trasferimento.
Per la sentenza, infatti, la validità del provvedimento aziendale non risulta inficiata dalla circostanza che sia stato notificato al lavoratore mentre lo stesso era in malattia.
Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, la condotta del dipendente risulta aggravata dal fatto che lo stesso al termine della malattia, non solo aveva deliberatamente ripreso servizio presso la sede di originaria adibizione, ma aveva anche dolosamente falsato il registro contenente gli orari di ingresso al lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.