Bonus assunzioni 2024: quali sono gli esoneri contributivi e le agevolazioni per i datori di lavoro.

Sono in vigore le novità previste per il 2024 in materia di bonus assunzione, cioè le agevolazioni che incentivano l’occupazione di lavoratori e lavoratrici.

La Legge di Bilancio 2024 non ha previsto alcuna proroga per alcune delle misure attive nel 2023, cioè l’esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani under 36 e donne in particolari condizioni svantaggiate, le quali sono scadute il 31 dicembre 2023.

Sono scaduti a fine anno anche il bonus NEET e quello dedicato ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

Quest’ultimo però è stato sostituito dall’agevolazione prevista per i percettori del supporto per la formazione e del lavoro e dell’assegno di inclusione.

Le agevolazioni scadute a dicembre 2023

Nel 2023 sono stati diversi gli incentivi per i datori di lavoro per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno. Non si può dire lo stesso, però, per il 2024.

La Legge di Bilancio 2024, n. 213/2023, infatti, non ha previsto alcuna proroga per importanti misure attive nel 2023 e che sono scadute il 31 dicembre.

Si tratta degli esoneri contributivi per i giovani con meno di 36 anni d’età e per le donne.

Resta in vigore per il 2024 solamente il bonus per l’assunzione di donne che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

Settori individuati annualmente dall’apposito decreto del Ministero del Lavoro, che per il 2024 è stato pubblicato il 20 novembre 2023.

In questo caso spetta uno sgravio sulla contribuzione del 50 per cento per 18 mesi per ogni assunzione a tempo indeterminato (12 mesi se a tempo determinato).

Al conto delle agevolazioni scadute si aggiunge poi anche il bonus per i cosiddetti NEET, i giovani sotto i 30 anni che non studiano né lavorano, e il bonus assunzioni per i percettori del reddito di cittadinanza, abolito assieme alla misura stessa.

Un’agevolazione che, secondo i recenti dati INPS, non ha portato ai risultati sperati: negli ultimi 3 anni le assunzioni agevolate sono state meno di 500.

Un incentivo, quest’ultimo, che viene rimpiazzato dal bonus assunzioni per i percettori del nuovo supporto per la formazione e il lavoro e dell’assegno di inclusione.

Decontribuzione Sud: agevolazione prorogata al 30 giugno 2024

È arrivata, invece, la proroga per Decontribuzione Sud, la misura che agevola le imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno garantendo un esonero contributivo del 30 per cento per ogni dipendente impiegato.

L’agevolazione è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 2029 ma trattandosi di una misura che rientra nella disciplina degli aiuti di Stato necessita dell’autorizzazione della Commissione Europea per essere operativa.

A facilitare la la richiesta italiana per una nuova autorizzazione è stata la decisione della Commissione Europea che ha disposto la proroga di 6 mesi per il Quadro Temporaneo di crisi e transizione.

Con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, la Commissione ha dunque prorogato l’applicabilità della decontribuzione fino al 30 giugno 2024.

In questo modo, tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, delle Regioni del Meridione potranno continuare a beneficiare dell’esonero contributivo del 30 per cento almeno fino a tale data.

Spetta per tutti i rapporti di lavoro dipendente ad esclusione del settore agricolo, finanziario e dei contratti di lavoro domestico.

La misura, come sottolineato anche nel messaggio INPS n. 4695/2023 con le istruzioni , è prevista fino al 2029 ma con massimali di sgravio differenti:

  • 30 per cento fino al 31 dicembre 2025;
  • 20 per il 2026 e il 2027;
  • 10 per il 2028 e il 2029.

Con la decisione del 20 novembre, la Commissione Europea ha anche previsto un aumento proporzionale dei massimali di aiuto:

  • da 250.000 a 280.000 euro per l’agricoltura (settore escluso dall’agevolazione Decontribuzione Sud);
  • da 300.000 a 335.000 euro per pesca a acquacoltura;
  • da 2 a 2,25 milioni di euro per gli altri settori.

Saranno operativi fino al 30 giugno 2024.

Super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

La vera novità per il 2024 è quella preannunciata dal Governo e inserita nel primo decreto attuativo della riforma fiscale, il Dlgs n. 216/2023 (articolo 4).

Si tratta di un incentivo, una super deduzione al 120 e al 130 per cento, per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato nel 2024 e che va appunto a sostituire i bonus scaduti a dicembre.

Consiste nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, una variazione in diminuzione della base imponibile ulteriore rispetto a quella ordinaria.

Questa super deduzione è pari:

  • al 120 per cento per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
  • al 130 per cento per chi assume lavoratori “svantaggiati” (allegato 1 del DL n. 216/2023):
    • persone con disabilità;
    • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 e le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 381/1991;
    • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
    • donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti (articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014);
    • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
    • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
    • lavoratori con sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Un apposito decreto attuativo di MEF e Ministero del Lavoro definirà le diverse disposizioni, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, così da garantire che la maggiorazione complessiva non superi il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

Gli incentivi, dunque, premiano i datori di lavoro che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, ancora di più se appartenenti alle categorie più fragili.

L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.

Sono, dunque, escluse le imprese di nuova costituzione.

L’incentivo, inoltre, non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Non è chiaro, però, quale sia la data di riferimento per la verifica del requisito.

Bonus assunzione per i percettori di SFL e ADI

Il bonus per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza è venuto meno dal 31 dicembre, ma è sostituito dalle nuove agevolazioni previste per i due nuovi strumenti individuati: il supporto per la formazione e il lavoro e l’assegno di inclusione.

Il decreto lavoro, infatti, nel disciplinare le due nuove misure ha previsto anche l’introduzione di specifici bonus assunzione.

Si tratta di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato:

  • a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato;
  • a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Nel primo caso il bonus consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.000 euro annui per un anno. Sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.

Nel secondo, invece, il bonus spetta per il 50 per cento della contribuzione nel limite di 4.000 euro per un anno e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Sono previste anche agevolazioni per l’attivazione di attività lavorative autonome e per le agenzie per il lavoro.

Incentivi all’assunzione dei disoccupati: bonus NASpI

Nel 2024 sono in vigore anche misure che non rappresentano delle novità. Una di queste è il bonus per l’assunzione di disoccupati, un’agevolazione prevista dalla Legge Fornero (articolo 2 comma 10-bis della legge del 28 giugno 2012 n. 92).

Riguarda nello specifico le persone che percepiscono un trattamento di NASpI.

Consiste in un contributo mensile pari al 20 per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore.

Viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.

Il contributo è concesso per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore, per un periodo massimo di 2 anni. La misura dell’incentivo è stata rideterminata dall’articolo 24 del Dlgs n. 150/2015, che è intervenuto sulla precedente disposizione.

L’importo spettante non può superare la retribuzione del lavoratore stesso.

Il contributo, inoltre, non eccedere l’indennità NASpI percepita dal lavoratore.

Bonus assunzione under 30 e over 50

Altre agevolazioni in vigore anche nel 2024 sono quelle legate all’età dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono assunte.

Si tratta dei bonus per i giovani con meno di 30 anni e per le persone con più di 50 anni.

Il primo, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, spetta ai datori di lavoro del settore privato che assumono giovani che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato.

Consiste in un esonero contributivo pari al 50 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali fino al raggiungimento dell’importo di 3.000 euro.

Il secondo, invece, previsto dalla legge Fornero, spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato soggetti con almeno 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi.

In questo caso spetta un esonero contributivo pari al 50 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per:

  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato.

In entrambi i casi sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e intermittente.

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